«Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.»
Pubblicato nel B. U. UMBRIA 8
gennaio 2003, n. 1
Art.
1.
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7
agosto 1990,
n.
241 e dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri
generali cui
la
Regione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
finanziari
e patrimoniali su richiesta di soggetti pubblici o privati, non diversamente
disciplinati
da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.
2.
Il presente regolamento non si applica alle iniziative realizzate direttamente
dalla
Regione,
o da altri soggetti in collaborazione con la Regione stessa.
Art.
2.
(Programma
annuale e risorse)
1.
La Giunta regionale approva annualmente il programma indicante soggetti e
iniziative
ammissibili per l'anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a)
armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;
b)
valorizzazione del territorio regionale;
c)
validità rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e
locale;
d)
coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori
di
intervento;
e)
idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria.
2.
La Giunta regionale individua annualmente l'ammontare delle risorse da
utilizzare ai
sensi
del presente regolamento, nonché il meccanismo parametrico sulla base del quale
assegnare
i contributi a ciascuna iniziativa ammissibile, comunque in misura non
superiore
al cinquanta per cento della spesa prevista.
Art.
3.
(Presentazione
delle istanze)
1.
Le istanze volte ad ottenere i benefici economici disciplinati dal presente
regolamento
sono indirizzate, entro il trenta aprile di ogni anno, al Presidente della
Giunta
regionale e devono essere formulate in base alla modulistica approvata dal
Servizio
regionale competente.
2.
Le istanze per l’ammissione a contributo, devono essere presentate in bollo,
fatte
salve
le esenzioni di legge.
3.
Il termine del trenta aprile di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta
regionale
per iniziative di particolare interesse.
4.
Le istanze possono essere consegnate a mano, e in tal caso fa fede il timbro
datario
apposto
su copia dall'ufficio ricevente, o spedite a mezzo raccomandata e in tal caso
fa
fede
la data apposta dall'ufficio postale accettante.
5.
Le istanze devono essere corredate dal programma dettagliato dell'iniziativa,
indicante
il tempo ed il luogo di effettuazione e dal preventivo finanziario, dal quale
risultino
in modo analitico le uscite e le entrate previste.
6.
Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione di cui al comma 5
devono
essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della formale
richiesta
del
Servizio competente, a pena di inammissibilità.
7.
L’interessato deve dichiarare di avere presentato o meno alla Regione altre
istanze al
fine
di conseguire benefici per la stessa iniziativa.
Art.
4.
(Ricevimento
delle istanze)
1.
Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere
dichiarazioni, di
autenticare
copie degli atti e dei documenti da produrre a corredo delle istanze è affidato
al
personale di ruolo, di categoria non inferiore alla C, del Servizio competente.
2.
Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarità delle
istanze e
della
relativa documentazione.
3.
Alla documentazione richiesta ed allegata ai sensi del presente regolamento si
applicano
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.
445.
Art.
5.
(Ammissione
delle istanze)
1.
L'ammissione delle istanze è disposta con determinazione dirigenziale del
competente
Servizio, recante in allegato l'elenco delle iniziative ammesse, del relativo
importo
concesso e dei rispettivi soggetti proponenti.
2.
Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, l'ammissione delle istanze è
subordinata
alla condizione che gli stessi assicurino la copertura di almeno il cinquanta
per
cento della spesa prevista.
Art.
6.
(Erogazione
del contributo)
1.
L'erogazione del contributo concesso è disposta con determinazione dirigenziale
del
Servizio
competente a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione da
parte
del soggetto beneficiario del conto consuntivo, redatto mediante dichiarazione
sostitutiva
ai sensi della normativa vigente.
2.
Il conto consuntivo di cui al comma 1 è trasmesso entro il termine perentorio
del
trenta
giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa, a pena di
decadenza
dal contributo.
3.
Il contributo è erogato fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa
effettivamente
sostenuta e rendicontata.
4.
La Regione ha facoltà di chiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della
documentazione
contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, come indicata
nella
dichiarazione sostitutiva inerente il conto consuntivo.
5.
I soggetti beneficiari del contributo regionale possono dare pubblicità del
concorso
finanziario
della Regione.
Art.
7.
(Divieto
di cumulo)
1.
I contributi disciplinati dal presente regolamento non sono cumulabili, per la
stessa
iniziativa,
con eventuali altri benefici concessi ai sensi di norme regionali nonché di
atti
e
programmi comunitari.
2.
Qualora, dagli atti di ufficio, risulti che il richiedente ha conseguito
benefici
regionali
per la stessa iniziativa, ad altro titolo, invita lo stesso ad optare, nel
termine
perentorio
di trenta giorni dal ricevimento della formale comunicazione, per il beneficio
che
intende ottenere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente
regolamento.
Art.
8.
(Casi
particolari di esclusione)
1.
I soggetti nei confronti dei quali risulta accertata con sentenza irrevocabile
passata in
giudicato
l'appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25
gennaio
1982, n. 17, non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di
cinque
anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile passata in
giudicato.
2.
I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza prevista dal comma
1
sono
revocati di diritto.
Art.
9.
(Pubblicità
degli atti)
1.
Il programma annuale di cui all'articolo 2, comma 1 e la modulistica di cui
all'articolo
3, comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e inseriti
nel
sito internet regionale.
2.
Il provvedimento di ammissione a contributo di cui all'articolo 5, comma 1 è
pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art.
10.
(Patrocinio)
1.
Il patrocinio da parte della Regione di manifestazioni, progetti e iniziative è
accordato
dalla Giunta regionale e non comporta benefici finanziari o agevolazioni.
Art.
11.
(Sostituzione)
1.
La presente disciplina sostituisce quanto disposto dal regolamento
regionale 14
Art. 12.
(Norma
transitoria)
1.
Per l'anno 2003 sono fatte salve le istanze presentate ai sensi del Regolamento
regionale
n. 27/1997, le quali vanno tuttavia adeguate a quanto previsto dal presente
regolamento.