REG. REG. 23 DICEMBRE 2002, N. 8

 

«Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.»

 

Pubblicato nel B. U. UMBRIA 8 gennaio 2003, n. 1

 

 

 

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,

n. 241 e dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri generali cui

la Regione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

finanziari e patrimoniali su richiesta di soggetti pubblici o privati, non diversamente

disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla

Regione, o da altri soggetti in collaborazione con la Regione stessa.

Art. 2.

(Programma annuale e risorse)

1. La Giunta regionale approva annualmente il programma indicante soggetti e

iniziative ammissibili per l'anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) valorizzazione del territorio regionale;

c) validità rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale;

d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di

intervento;

e) idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria.

2. La Giunta regionale individua annualmente l'ammontare delle risorse da utilizzare ai

sensi del presente regolamento, nonché il meccanismo parametrico sulla base del quale

assegnare i contributi a ciascuna iniziativa ammissibile, comunque in misura non

superiore al cinquanta per cento della spesa prevista.

Art. 3.

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici disciplinati dal presente

regolamento sono indirizzate, entro il trenta aprile di ogni anno, al Presidente della

Giunta regionale e devono essere formulate in base alla modulistica approvata dal

Servizio regionale competente.

2. Le istanze per l’ammissione a contributo, devono essere presentate in bollo, fatte

salve le esenzioni di legge.

3. Il termine del trenta aprile di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta

regionale per iniziative di particolare interesse.

4. Le istanze possono essere consegnate a mano, e in tal caso fa fede il timbro datario

apposto su copia dall'ufficio ricevente, o spedite a mezzo raccomandata e in tal caso fa

fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

5. Le istanze devono essere corredate dal programma dettagliato dell'iniziativa,

indicante il tempo ed il luogo di effettuazione e dal preventivo finanziario, dal quale

risultino in modo analitico le uscite e le entrate previste.

6. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione di cui al comma 5

devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta

del Servizio competente, a pena di inammissibilità.

7. L’interessato deve dichiarare di avere presentato o meno alla Regione altre istanze al

fine di conseguire benefici per la stessa iniziativa.

Art. 4.

(Ricevimento delle istanze)

1. Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere dichiarazioni, di

autenticare copie degli atti e dei documenti da produrre a corredo delle istanze è affidato

al personale di ruolo, di categoria non inferiore alla C, del Servizio competente.

2. Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarità delle istanze e

della relativa documentazione.

3. Alla documentazione richiesta ed allegata ai sensi del presente regolamento si

applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

Art. 5.

(Ammissione delle istanze)

1. L'ammissione delle istanze è disposta con determinazione dirigenziale del

competente Servizio, recante in allegato l'elenco delle iniziative ammesse, del relativo

importo concesso e dei rispettivi soggetti proponenti.

2. Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, l'ammissione delle istanze è

subordinata alla condizione che gli stessi assicurino la copertura di almeno il cinquanta

per cento della spesa prevista.

Art. 6.

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta con determinazione dirigenziale del

Servizio competente a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione da

parte del soggetto beneficiario del conto consuntivo, redatto mediante dichiarazione

sostitutiva ai sensi della normativa vigente.

2. Il conto consuntivo di cui al comma 1 è trasmesso entro il termine perentorio del

trenta giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa, a pena di

decadenza dal contributo.

3. Il contributo è erogato fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa

effettivamente sostenuta e rendicontata.

4. La Regione ha facoltà di chiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della

documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, come indicata

nella dichiarazione sostitutiva inerente il conto consuntivo.

5. I soggetti beneficiari del contributo regionale possono dare pubblicità del concorso

finanziario della Regione.

Art. 7.

(Divieto di cumulo)

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento non sono cumulabili, per la stessa

iniziativa, con eventuali altri benefici concessi ai sensi di norme regionali nonché di atti

e programmi comunitari.

2. Qualora, dagli atti di ufficio, risulti che il richiedente ha conseguito benefici

regionali per la stessa iniziativa, ad altro titolo, invita lo stesso ad optare, nel termine

perentorio di trenta giorni dal ricevimento della formale comunicazione, per il beneficio

che intende ottenere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente regolamento.

Art. 8.

(Casi particolari di esclusione)

1. I soggetti nei confronti dei quali risulta accertata con sentenza irrevocabile passata in

giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25

gennaio 1982, n. 17, non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di

cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile passata in

giudicato.

2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza prevista dal comma 1

sono revocati di diritto.

Art. 9.

(Pubblicità degli atti)

1. Il programma annuale di cui all'articolo 2, comma 1 e la modulistica di cui

all'articolo 3, comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e inseriti

nel sito internet regionale.

2. Il provvedimento di ammissione a contributo di cui all'articolo 5, comma 1 è

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

(Patrocinio)

1. Il patrocinio da parte della Regione di manifestazioni, progetti e iniziative è

accordato dalla Giunta regionale e non comporta benefici finanziari o agevolazioni.

Art. 11.

(Sostituzione)

1. La presente disciplina sostituisce quanto disposto dal regolamento regionale 14

agosto 1997, n. 27.

Art. 12.

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 sono fatte salve le istanze presentate ai sensi del Regolamento

regionale n. 27/1997, le quali vanno tuttavia adeguate a quanto previsto dal presente

regolamento.